Le indicazioni obbligatorie
Le indicazioni obbligatorie sono:
• Categoria del vino
• Espressione della menzione o classe di prodotto:
• Nome dell’Igp o Dop;
• Provenienza;
• Titolo alcolometrico effettivo;
• Volume nominale dei recipienti;
• Indicazione del nome e dell’indirizzo dell’imbottigliatore
• Indicazione del nome e indirizzo del produttore o del venditore (solo per gli spumanti);
• Indicazione del nome e indirizzo dell’importatore (solo per i vini confezionati in Paesi Terzi);
• Indicazione della tipologia zuccherina (solo per gli spumanti)
• Indicazione “contiene solfiti”
• Indicazione del lotto
• Altre indicazioni, quando imposte dai disciplinari dei vini a Igt/Doc/Docg
Annata – In Italia con il Decreto Lgs. 61/2010 e con il Decreto applicativo del 5 ottobre 2010 l’annata è rientrata tra le indicazioni obbligatorie solo per i vini DOCG e DOC ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti. Le partite di vino provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti possono essere etichettate senza l’indicazione dell’annata e smaltite fino ad esaurimento scorte.
DESIGNAZIONE DELLA CATEGORIA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI (es: vino, vino frizzante, vino spumante).
ESPRESSIONE DELLA MENZIONE O CLASSE DI APPARTENENZA
Denominazione di Origine Controllata e Garantita – Denominazione di Origine Controllata Indicazione Geografica Tipica. Possono essere utilizzate anche le menzioni europee Denominazione di Origine Protetta (per i vini Docg e Doc), Indicazione Geografica Protetta (per i vini Igt).
NOME PROPRIO DELLA RELATIVA DOP O IGP (es: Valtènesi, Capriano del Colle, Botticino, San Martino della Battaglia, Ronchi di Brescia ecc.)
INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA Anche se la menzione “Italia” viene sempre riportataobbligatoriamente nell’ambito dell’indirizzo dell’ imbottigliatore non è sufficiente a soddisfare tale obbligo. La dichiarazione di provenienza si indica in etichetta di legge a posizione vincolata (stesso campo visivo) utilizzando una delle seguenti espressioni:“prodotto in Italia”, “prodotto di Italia” o termini equipollenti.
TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO. Il valore è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume, è seguito dal simbolo “% vol” può essere preceduto dai termini “titolo alcolometrico effettivo” oppure “alcole effettivo” oppure “alc”. I caratteri dell’altezza minima del titolo alcolometrico in etichetta devono essere: 5 mm se il volume del recipiente è superiore a 100 cl; 3 mm se il volume è pari o inferiore a 100 cl e superiore di 20 cl; 2 mm se è pari o inferiore a 20 cl.
Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento (0,19 in più o in meno) il titolo alcolometrico indicato prevede le seguenti tolleranze:
– 0,5 in più o in meno per i vini DOP, IGP, varietali e generici.
– 0,8 in più o in meno per i vini DOP e IGP immagazzinati in bottiglia per oltre tre anni, per i vini spumanti, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini liquorosi, vini di uve stramature.
VOLUME NOMINALE DEI RECIPIENTI. Tale indicazione deve essere espressa in volume, utilizzando il litro o il centilitro o il millilitro, seguito dalla lettere “e”(preimballaggio CE). Le dimensioni minime da rispettare per la cifra del volume nominale sono: di 6 millimetri se il volume nominale è superiore a 100cl; di 4 millimetri se il valore nominale è compreso tra 20 cl e 100 cl; di 3 millimetri se il volume nominale è uguale o inferiore ai 20 cl. La lettera e deve avere una dimensione minima di 3 millimetri.
INDICAZIONE DEL NOME E DELL’INDIRIZZO DELL’IMBOTTIGLIATORE.
Le indicazioni dell’imbottigliatore nella etichetta di legge devono figurare con: nome o la ragione sociale, nome del Comune (non è più consentito indicare solo la frazione) e Stato Membro in cui è situata la sede sociale dell’imbottigliatore. Il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore devono essere completate da termini che esprimono chiaramente l’attività stessa dell’imbottigliatore (per i vini generici “imbottigliato da..”, “imbottigliatore..”, per i vini a D.O. “imbottigliato all’origine da…”, “imbottigliato all’origine dall’azienda Agricola…” e e possono essere completate dalla dicitura “integralmente prodotto”, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella stessa.
In caso di imbottigliamento per conto terzi, l’indicazione dell’imbottigliatore è completata dai termini “imbottigliato da… per conto di…” con i rispettivi indirizzi (Comune e Stato).
L’imbottigliatore effettivo può essere indicato in codice (ICQRF), qualora figuri in chiaro il nome o la ragione sociale e l’indirizzo (Comune e Stato) di un partecipante al circuito commerciale. Se l’operazione di imbottigliamento viene effettuata in luogo diverso da quello in cui l’imbottigliatore ha la propria sede sociale, in questo caso deve essere riportato anche il riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l’imbottigliamento (comune e Stato), a meno che la sede sociale e quella di imbottigliamento siano ubicate in due Comuni fra loro confinanti; in questo caso è sufficiente dichiarare solo la sede sociale.
Il codice ICQRF è quello del registro carico e scarico attribuito dall’Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi e deve essere accompagnato (prima o dopo il codice non fa differenza) da un riferimento allo Stato di appartenenza (IT oppure ITALIA).
La denominazione ICQRF può anche essere omessa.
Esempi:
a) Icqrf IT/BS/5678;
b) Icqrf BS/5678/IT;
c) BS/5678/ITALIA.
Produttore e Venditore – (Vini spumanti). Per “produttore” si intende la persona fisica o giuridica, o una associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l’elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico.
Per “venditore” si intende la persona fisica o giuridica, o una associazione di tali persone, che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico.
Su tutti i vini spumanti, in luogo del nome e dell’indirizzo dell’imbottigliatore, va obbligatoriamente indicato insieme o singolarmente.
a) il nome e l’indirizzo del produttore completato dai termine “produttore” o “prodotto da” o formule equipollenti
b) il nome e l’indirizzo del venditore completato dai termini “venditore” o “venduto da” o formule equipollenti.
Attenzione però che se il nome del venditore viene riportato in sostituzione del nome del produttore, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 109/92, si deve riportare una indicazione che faciliti la localizzazione della sede dello stabilimento, (esempio: nello stabilimento di Peschiera del Garda) o in alternativa il codice ICQRF (prodotto da 123/BS/ITALIA).
“Importatore”. Per “importatore” si intende la persona fisica o giuridica, o una associazione di tali persone, stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica di prodotti vitivinicoli non comunitari.
Nel caso di vini importati l’indicazione dell’importatore è obbligatoria. L’indicazione dell’importatore (nome o ragione sociale e indirizzo della sede sociale) deve essere preceduto da i termini: “importatore” o “importato da” (nessun termine equipollente).
L’indicazione dell’imbottigliatore del Paese Terzo deve comunque comparire sull’etichetta, regola valida sia per i prodotti già confezionati sia per quelli importati sfusi e successivamente imbottigliati.
LOTTO. Il Lotto che identifica un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche, è una indicazione obbligatoria per tutti i vini imbottigliati e/o confezionati. La sua collocazione, contrariamente ad altre indicazioni obbligatorie, è libera all’interno dell’etichettatura, purché sia evidente, indelebile e chiaramente leggibile e dunque non deve necessariamente comparire nello stesso campo visivo delle altre.
Indicazione “contiene solfiti”
Questa dicitura è una indicazione obbligatoria che va inserita su tutti i vini, con l’obbligo in più di riportare la traduzione nella lingua di ogni Stato Membro in cui il prodotto viene destinato. Come l’indicazione del lotto di produzione anche l’indicazione “contiene solfiti” può essere indicata al di fuori del campo visivo, purché sia evidente, indelebile e chiaramente leggibile. La UE ha anche ideato un pittogramma che indica la presenza di anidride solforosa, bisolfito di potassio e dei solfiti nei prodotti vitivinicoli ma per il momento è solo di natura facoltativa e aggiuntiva.
ALLERGENI. L’indicazione “contiene solfiti” è una indicazione obbligatoria che va inserita su tutti i vini, con l’obbligo in più di riportare la traduzione nella lingua di ogni Stato Membro in cui il prodotto viene destinato. Come l’indicazione del lotto di produzione anche l’indicazione “contiene solfiti” può essere indicata al di fuori del campo visivo, purché sia evidente, indelebile e chiaramente leggibile. La UE ha anche ideato un pittogramma che indica la presenza di anidride solforosa, bisolfito di potassio e dei solfiti nei prodotti vitivinicoli ma per il momento è solo di natura facoltativa e aggiuntiva. Dal 1 luglio 2012 l’indicazione degli allergeni è esteso, oltre che ai solfiti, anche agli ingredienti utilizzati nel vino derivanti dai prodotti a base di latte e/o di uova, purché le relative tracce siano ancora rilevabili a seguito delle analisi effettuate in base alle norme di cui all’art. 120 octies del Reg. CE 1234/07. Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova: “uovo”, “proteina dell’uovo”, derivati dell’uovo”, “lisozima da uovo”, “ovoalbumina” Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte: “latte”, “derivati del latte”, “caseina del latte”, “proteina del latte”.
Il logo è facoltativo, ma non sostituisce le diciture che vanno indicate per esteso, che vanno
riportate obbligatoriamente e tradotte con la lingua di origine del paese in cui viene esportato il prodotto.
INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA ZUCCHERINA (OBBLIGATORIA SOLO PER GLI SPUMANTI)
L’indicazione della tipologia zuccherina è obbligatoria solo per gli spumanti, per gli spumanti di qualità, per gli spumanti di qualità del tipo aromatico, per i vini spumanti gassificati e se previsto dai singoli disciplinari di produzione anche per alcuni vini IGP e DOP. Il tenore zuccherino deve figurare nell’etichetta di legge e nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie. Può essere ripetuto nell’etichetta di immagine. E’ prevista una tolleranza sul dichiarato che è di +/- 3 g/l.