Indicazioni da riportare sui recipienti in cantina

1) Fatto salvo l’Art. 40, paragrafo 3, comma 2, del Reg. Ce
436/2009 e l’Art. 12, comma 2 della legge 82/2006, i singoli
recipienti presenti in cantina ovvero le partite formate dai recipienti
di capacità inferiore a 10 ettolitri, riempiti dello stesso
prodotto e immagazzinati in modo che siano chiaramente
separati dagli altri, ancorché non denunciati in applicazione
dell’Art. 15, comma 1, della legge 82/2006, sono dotati di un
cartello, fissato in modo che non sia possibile la rimozione accidentale
e che risulti ben visibile e leggibile.
2) Sin dal momento in cui i prodotti vitivinicoli sono contenuti
nei recipienti presenti in cantina, sul cartello di cui sopra sono
dichiarate, in modo chiaro, leggibile e non equivoco, le indicazioni
seguenti, conformemente a quanto previsto dalle norme
relative a ciascun prodotto, sempre che, nel caso delle indicazioni
facoltative, si preveda di farle figurare in etichetta:
– la designazione della categoria, con l’indicazione, se del
caso: a) delle espressioni previste dall’Art. 3 del Dlgs 61/2010
nonché del nome della denominazione di origine protetta o
dell’indicazione geografica protetta; b) dei nomi geografici
previsti dai disciplinari di produzione; c) della menzione vigna,
in conformità dell’Art. 6, comma 8 del Dlgs 61/2010.
– i termini che indicano il tenore di zucchero;
– la provenienza;
– il colore;
– i termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
– l’annata;
– il nome di una o più varietà di vite o dei loro sinonimi;
– le menzioni tradizionali;
– nel caso dei vini a Dop e Igp il riferimento ai dati identificativi
della certificazione rilasciata dall’organismo di controllo
incaricato, conformemente alla normativa nazionale emanata
in applicazione dell’Art. 118-septdecies del Reg. Ce
1234/2007.
Non costituisce violazione delle disposizioni di legge l’omissione
delle indicazioni elencate qualora le stesse siano implicite
nell’uso della specifica Dop o Igp (Art. 17, Dm 13/08/2012).
3) I requisiti di cui ai punti 1 e 2 si intendono rispettati nei casi
a) e b) di seguito indicati, se si verificano le relative seguenti
condizioni:
a) Cantine dotate di terminali video aggiornati mediante elaboratore
centrale:
– sono presenti, in corrispondenza dei recipienti di cantina,
terminali video collegati ad un elaboratore centrale, accessibile
esclusivamente a cura e sotto la responsabilità
dei soggetti di cui all’Art. 36 del Reg. Ce 436/2009;
– i terminali video recano, aggiornate e leggibili, le indicazioni
previste dal punto 2 ovvero i codici di cui al punto 5
nonché il numero, anch’esso ben visibile e leggibile, con
il quale sono univocamente contrassegnati i recipienti di
cantina ai quali si riferiscono;
– ai sensi dell’Art. 29, comma 2, della Legge 82/2006, ad
ogni richiesta delle autorità o degli organismi di cui all’Art.
13, comma 1, del Dlgs 61/2010, sono immediatamente
messi a disposizione degli stessi, mediante la stampa
di apposito documento, le indicazioni ovvero i codici e i
numeri di cui alla lettera a), con riferimento a ciascun recipiente
presente in cantina.
b) Cantine presso le quali i registri ufficiali tenuti ai sensi del
Capo III del Reg. Ce 436/2009 e delle relative norme nazionali
d’applicazione recano le informazioni atte a far identificare il
contenuto dei singoli recipienti:
– i recipienti presenti in cantina sono contrassegnati univocamente
in modo ben visibile e leggibile;
– ai sensi dell’Art. 29, comma 2, della Legge 82/2006, ad
ogni richiesta delle autorità o degli organismi di cui all’Art.
13, comma 1, del Dlgs 61/2010, sono immediatamente
messi a disposizione degli stessi, mediante l’esibizione
dei registri ufficiali delle entrate e delle uscite, debitamente
aggiornati, le indicazioni relative a ciascun prodotto vitivinicolo
detenuto e quelle atte a far individuare i recipienti
ove ciascun prodotto vitivinicolo è contenuto.
4) Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui al punto 2 corrispondono
a quelle utilizzate nei conti distinti tenuti a norma
dell’Art. 39, paragrafo 1, del Reg. Ce 436/2009, ovvero comunque
nei documenti giustificativi, ufficiali o commerciali, dei
prodotti detenuti ovvero introdotti e spediti.
5) È consentito l’utilizzo di codici in luogo delle indicazioni di cui
al punto 2, a condizione che gli stessi codici siano già utilizzati
nei registri (Dm 13/08/2012).