Indicazione tipologia zuccherina (obbligatoria solo per spumanti)
INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA ZUCCHERINA (OBBLIGATORIA SOLO PER GLI SPUMANTI)
L’indicazione della tipologia zuccherina è obbligatoria solo per gli spumanti, per gli spumanti di qualità, per gli spumanti di qualità del tipo aromatico, per i vini spumanti gassificati e se previsto dai singoli disciplinari di produzione anche per alcuni vini IGP e DOP. Il tenore zuccherino deve figurare nell’etichetta di legge e nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie. Può essere ripetuto nell’etichetta di immagine. E’ prevista una tolleranza sul dichiarato che è di +/- 3 g/l.
Tenore in zuccheri residui (All. XIV, parte A Reg. Ce 607/2009)
PAS DOSÉ – DOSAGGIO ZERO |
Se il tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la fermentazione secondaria. |
EXTRA BRUT |
Tra 0 e 6 g/l |
BRUT |
Se è inferiore a 12 g/l |
EXTRA DRY |
Tra 12 e 17 g/l |
SEC |
Tra 17 e 32 g/l |
DEMI SEC |
Tra 32 e 50 g/l |
DOLCE |
Superiore a 50 g/l |