Imballaggi (cartoni, scatole, cassette, ecc.)
I normali imballaggi (“cartoni”, “scatole”, ecc.) usualmente utilizzati per la spedizione e lo stoccaggio di vini in bottiglie regolarmente chiuse e confezionate (definite legalmente “imballaggi preconfezionati”), solitamente da vendersi poi singolarmente ai consumatori, possono essere anche completamente anonimi.
Quanto precede deriva:
L’art. 14, comma 7-bis, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche recepiscono analoghe disposizioni stabilite da alcune Direttive Ce (quali: le n. 89/104/Cee, n. 2000/13/CE, n. 2007/45/CE), il quale stabilisce che:
“Gli imballaggi di qualsiasi specie destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte dall’art. 3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti”.
Resta implicito che se l’azienda intende riportare (a titolo facoltativo) alcune indicazioni sulla scatole, atte in particolare a facilitarne la gestione del magazzinaggio e dei trasporti, lo può fare:
a) con scritte generiche, ma veritiere, quali nome e indirizzo, data di fondazione dell’azienda del venditore, n. delle bottiglie contenute e loro capienza, ecc., non riferite alla qualità dei vini;
b) con altre scritte più specifiche, con una o più indicazioni veritiere e documentate riguardanti le qualità dei vini contenuti nell’imballaggio medesimo e coincidenti esattamente con quelle dichiarate nelle confezioni così imballate:
– se trattasi di bottiglie della stessa qualità, fra gli altri sistemi usati c’è quello di applicare sul cartone una etichetta identica a quella applicata sulle singole bottiglie;
– se trattasi di cartoni contenenti più qualità, solitamente conviene attenersi alle sole indicazioni con scritte generiche
Si sconsigliano gli imballaggi con indicazioni riferentesi a qualità diverse da quelle in essi contenute, e, comunque, quelle atte a indurre in errore, specie quando l’imballaggio è direttamente destinato al privato consumatore.