I Consorzi e l’autorizzazione erga omnes
L’art. 17 specifica inoltre che un Consorzio con un determinato livello di rappresentatività può svolgere le sopraindicate funzioni solo nei confronti dei propri associati, mentre un Consorzio che dimostri un livello di rappresentatività superiore (almeno il 40% dei viticoltori ed almeno il 66% della produzione) può ottenere l’ulteriore autorizzazione ministeriale ad esercitare tali su estese funzioni nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche non associati al Consorzio (autorizzazione “erga omnes”).
Il testo normativo quindi (art. 17 punto 4 a,b,c,d) indica in forma maggiormente dettagliata ed esemplificativa alcune particolari attività specificatamente possibili per i Consorzi che abbiano ottenuto l’autorizzazione “erga omnes”.
Si tratta di attività da ricondursi evidentemente al concetto già espresso di tutela della denominazione come quelle volte ad attuare di politiche di governo dell’offerta, o ad organizzare e coordinare categorie interessate alla produzione e commercializzazione della denominazione, o ad agire in via autonoma nelle sedi giudiziarie o amministrative per la tutela, appunto, della denominazione.
Particolare attenzione è inoltre dedicata dall’art. 17 punto 4d all’attività di vigilanza che può essere esercitata da questa categoria di Consorzi con autorizzazione erga omnes. La norma fornisce infatti indicazione dettagliate per la predisposizione di un vero e proprio “programma di vigilanza”, che deve essere sottoscritto anche dai rispettivi
competenti Uffici Repressione Frodi, volto alla verifica della rispondenza delle produzioni certificate ai disciplinari di produzioni e alla sorveglianza su prodotti similari che possono generare confusioni nel consumatore.
È infine evidente che tutti i Consorzi, titolari o meno di autorizzazione erga omnes, hanno la facoltà di esercitare funzioni che si vorrebbe definire di “servizio agli associati”, che si possono concretizzare in una attività di consulenza e assistenza di natura tecnica, amministrativa, legale, agronomica, commerciale, e quant’altro che,
naturalmente, sarà destinata ai soli associati e, di conseguenza da essi soli sostenuta.
I costi derivanti dall’esercizio delle funzioni dei Consorzi con autorizzazione erga omnes, ad esclusione di quelle ritenuto di “servizio agli associati,” sono ripartiti tra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, siano essi soci o non soci, sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l’anno
nel quale vengono attribuiti i costi.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio delibera, prima dell’Assemblea annuale dei soci e con promessa di rendicontazione all’Assemblea, le previsioni di spesa per l’esercizio delle funzioni di cui sopra, tenendo ben separate quelle riguardanti i servizi ai soci dalle attività erga omnes che sono di valorizzazione/promozione, di tutela/vigilanza, di informazione del consumatore e cura generale degli interessi della denominazione.
La determinazione delle quote contributive verrà effettuata tenendo conto dei dati produttivi di ciascun viticoltore/vinificatore/imbottigliatore, così come risultanti al sistema SIAN o comunicati dalla struttura di controllo (art. 8 comma 7 DM 2 novembre 2010 sui controlli).