Durata delle certificazioni vini a DO

Giungono al nostro studio richieste di chiarimento relative alla durata delle certificazioni di vini a D.O.

Durata

I vini D.O.P. vengono sottoposti, a cura della struttura di controllo, ad esame analitico e ad esame organolettico, al fine di certificarne la corrispondenza alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari di produzione, mediante la verifica annuale (decreto interministeriale 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011).

La positiva certificazione è condizione per l’utilizzazione della denominazione ed ha validità della seguente durata:

  • centottanta giorni per i vini a D.O.C.G.
  • due anni per i vini a D.O.C.
  • tre anni per i vini D.O.C. liquorosi.
    Trascorsi i periodi di validità, in assenza di

    imbottigliamento, per le relative partite di vino sono applicabili le seguenti condizioni:

    Entro il termine di un anno a decorrere dalla data di certificazione, i vini D.O.C.G. devono essere sottoposti ad un nuova certificazione organolettica; trascorso detto termine è da ripetere sia la certificazione analitica che quella organolettica.

    I vini a D.O.C. devono essere sottoposti ad un nuova certificazione analitica e organolettica.

    Certificazione delle partite di vini DOP ottenute da coacervo
    (rif. Circ. MIPAF prot. 3130 del 7novembre 2012).

    La normativa consente di effettuare coacervi di partite di vino DOP già certificato; riteniamo di fornire alcune delucidazioni operative.
    Al fine di stabilire la validità della certificazione delle partite di vini DOP coacervate, il termine iniziale da prendere in considerazione è quello della data della prima certificazione (chimico-fisica ed organolettica) della relativa porzione di partita.

    Qualora sia scaduto tale termine – ai fini dell’utilizzo del prodotto (imbottigliamento e/o vendita) – è da ripetere l’intero iter chimico-fisico ed organolettico.
    La normativa vigente non esclude tra l’altro la possibilità di effettuare il coacervo di partite DOP o porzioni di partite DOP già soggette a precedente coacervo; tuttavia, anche alla luce di quanto precisato al punto precedente, tale possibilità è subordinata:

    – nel caso in cui per tutte le porzioni di partita non sia scaduta la validità dei relativi certificati analitico– organolettici anche con riguardo alla possibilità di ripetere l’autocertificazione analitica;

    – nel caso in cui anche per una sola porzione di partita sia scaduta la validità della relativa certificazione analitico– organolettica (oltre alle limitazioni di cui al citato art. 2 comma 2 del DM 11/11/11, relative al rispetto delle disposizioni di base per l’espletamento dell’assemblaggio) alla ripetizione della certificazione analitico–organolettica.