Documenti che scortano il trasporto delle uve

In base alla normativa vigente la distinzione fondamentale in merito all’obblighi amministrativi relativi ai documenti di accompagnamento delle uve è legata alla posizione fiscale del soggetto produttore di uva e alla distanza che l’uva deve percorrere prima della vinificazione e/o conferimento ad un altro soggetto.

In particolare:

Produttore tenuto alla contabilità iva

– per distanze tra il luogo di raccolta dell’uva (vigneto) e la cantina di vinificazione, sia essa dello stesso soggetto o di un eventuale acquirente, superiori ai 40 Km è disposto che le uve fresche debbano essere sempre e obbligatoriamente scortate dal documento di accompagnamento DA IT.

Tale documento è soggetto a una doppia vidimazione da parte del comune, l’amministrazione di riferimento è solitamente quella della sede legale ovvero quella ove risiede l’impianto produttivo/cantina, ossia esso deve presentare al momento dell’accompagnamento delle uve due timbri: uno preventivo effettuato dal comune al

momento della registrazione dei moduli e uno detto “visto a partire” che deve essere fatto non oltre le 48 ore precedenti il trasporto vero e proprio delle uve; in questo caso, in quanto trattasi di uve, non è necessaria la spedizione della copia di controllo all’ICQRF.

– per distanze tra il luogo di raccolta dell’uva (vigneto) e la cantina di vinificazione inferiori ai 40 Km si applica la seguente distinzione:

a) Se le uve raccolte sono destinate allo stabilimento di vinificazione dello stesso proprietario dei vigneti (trasporto effettuato per proprio conto o da terzi autorizzati) vige l’esonero dall’emissione del DA IT; è comunque buona norma durante il trasporto essere muniti di un documento interno giustificativo, redatto in carta semplice, senza numero progressivo di emissione o altro ma che motiva la mancanza di documenti ufficiali di accompagnamento.

FAC-SIMILE DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO

Il sottoscritto _______________ produttore delle uve __________ (descrizione di qualità e quantità, precisando le uve DOC/G e/o IGP ed eventuali superi) dichiara di trasportare uva di proprietà dell’azienda vinificatrice e omette l’emissione del documento di trasporto in base all’art. 25 del Reg. CE 436/09 che ne consente la deroga.

Data ____________ Firma ____________________

b) Se le uve raccolte sono destinate alla vendita e sono indirizzate allo stabilimento di vinificazione dell’acquirente ed il trasporto è a cura di quest’ultimo (destinatario o intermediario), il produttore/venditore è teoricamente obbligato all’emissione del documento di accompagnamento DA IT ma essendo tale obbligo subordinato alla verifica di ulteriori requisiti è sempre consigliato verificare nel dettaglio la casistica, rimandiamo pertanto tale valutazione ad un più approfondita e specifica valutazione.

c) Se le uve raccolte sono destinate alla vendita e sono indirizzate allo stabilimento di vinificazione dell’acquirente ed il trasporto è a cura del produttore/venditore quest’ultimo è esonerato dall’emissione del DA IT ma obbligato a procedere con una delle seguenti modalità:

FATTURAZIONE DIRETTA: emissione fatturazione accompagnatoria del bene.

FATTURAZIONE DIFFERITA: emissione del DDT + fatturazione differita entro il 15 del mese

successivo a quello della consegna delle uve.

Produttore esonerato dalla contabilita’ iva

–  nel caso in cui il produttore di uva che effettua la vendita non sia tenuto alla contabilità IVA, ovvero con un volume d’affari inferiore ai 7.000,00 euro annui, esso è da considerarsi esonerato dall’emissione dei documenti ufficiali di accompagnamento (DDT e DA IT) ma è soggetto all’obbligo di portare con sé nel trasporto la dichiarazione di esonero dalla contabilità IVA. In questo caso il destinatario delle uve (considerati gli obblighi di natura fiscale) all’entrata in possesso delle uve dovrà in ogni caso redigere autofattura da consegnare in copia al produttore esonerato.

FAC-SIMILE DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO

Il sottoscritto _______________ produttore delle uve __________ (descrizione di qualità e quantità, precisando le uve DOC/G e/o IGP ed eventuali superi) trasportate in data odierna e destinata alla ditta __________dichiara di essere esonerato dall’emissione di documenti di accompagnamento ai sensi dell’art. 25 del Reg. CE 436/09 in quanto il sottoscritto per l’anno 2011 ha realizzato un volume d’affari inferiore ai 7.000,00 € e si trova in regime di esonero dalla contabilità IVA ai sensi dell’art. 32-bis e 34 del DPR 633/72 e successive modifiche.

Data ____________ Firma ____________________

– nel caso in cui il trasporto sia effettuato da un vettore incaricato dal produttore/venditore quest’ultimo è tenuto a rilasciare al medesimo la “dichiarazione d’incarico”, sostitutiva del documento di accompagnamento e della scheda di trasporto prevista dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto e circolazione stradale, e che, se consegnata in copia al destinatario, ha effetto anche come “documento giustificativo” per la presa in carico sul registro dell’acquirente.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO/ACCOMPAGNAMENTO

I documenti accompagnatori delle uve, nelle modalità di emissione anzidescritte, devono obbligatoriamente

contenere le seguente informazioni:

– ragione sociale completa e indirizzo dello speditore/venditore;

– ragione sociale completa e indirizzo del destinatario/cantina;

– numero del documento;

– data di redazione e di spedizione;

– causale del trasporto che può essere di tre tipologie:

a) vendita;

b) vinificazione in proprio; anche nel caso in cui si porti l’uva presso una cantina terza ma ove detta uva sia caricata sulla propria posizione di cantina in termine di posizione ICQRF e registri aperti presso la cantina ospitante, in questo caso come destinatario si metterà il proprietario delle uve;

c) contolavorazione; nel caso in cui si porti l’uva presso una cantina terza ma ove detta uva sia caricata sui registri della cantina ospitante che effettua le operazioni di vinificazione; in questo caso come destinatario si metterà il prestatore del servizio;

– quantità del prodotto trasportato, sempre espresso o in chilogrammi o in tonnellate, il dato può essere presunto ed essere controvalidato presso la pesa della cantina. Per i DDT in tal caso è necessario riportare a fianco del peso la dicitura “peso presunto”. Nel DA IT il dato riportato non può essere assolutamente accompagnato dalla dicitura “peso presunto” ed è da considerarsi valido solo se con una tolleranza del 1,5% rispetto al peso reale

verificato in cantina, nel caso in cui la difformità superi la detta tolleranza il DA IT deve essere annullato.

–  aspetto esteriore del bene: sfuso;

n° colli: nel caso di vendemmia a cassetta, si può indicare il numero delle cassette;

descrizione del prodotto:

a) per la Zona Franciacorta è obbligatorio indicare:

Varietà: es. chardonnay, pinot bianco o pinot nero

Rivendicazione:

a) Uva atta a Franciacorta Saten, Rosé o Docg (se rientrante nelle rese di campagna da displinare)

b) Uva da supero atta a Curtefranca bianco DOP e/o atta a Sebino bianco IGP e/o senza DOP e IGP (per la parte eccedente la resa del disciplinare e comunque entro il 20% massimo consentito di supero)

b) per la altre zone come Lugana, Garda, Val Camonica, ecc:

Varietà: non è obbligatoria

Colore: es. uva a bacca rossa o uva a bacca bianca

Rivendicazione:

a) Uva atta a Lugana DOP, Garda Classico Chiaretto DOP, ecc (se rientrante nelle rese di campagna da displinare)

b) Uva da supero atta a Benaco Bresciano Rosso IGP, uva rossa senza DOP e IGP ecc. (per la parte eccedente la resa del disciplinare e comunque entro il 20% massimo consentito di supero)

c) Uva rossa/bianca senza DOP e/o IGP

I DOCUMENTI CHE NON CONTENGONO TUTTI QUESTI DATI O CHE PRESENTANO

CANCELLATURE, RASCHIATURE E/O CORREZIONI NON SONO CONSIDERATI VALIDI.

L’inosservanza delle suddette regole comporta pesanti sanzioni (da 619,00 a 15.493,00 € e fermo del trasporto

fino all’emissione di nuovo documento).

NORME PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA

Il trasporto su strada delle uve con trattore e rimorchio è ovviamente soggetto al rispetto delle norme del codice della strada ciò implica il rispetto delle seguenti disposizioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Sia il trattore che il suo rimorchio devono essere correttamente immatricolati ed assicurati;

l’autista del mezzo deve essere provvisto di patente di guida:

a) categoria A per i mezzi di dimensione inferiore a: lungh. 4 m, largh. ,60 m e altez. 2,5 m

b) categoria B per mezzi con dimensioni superiori a: lungh. 4 m, largh. ,60 m e altez. 2,5 m

il mezzo deve essere provvisto di cintura di sicurezza.

DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI LA CIRCOLAZIONE

Durante la marcia su strada è necessario portare con sé i seguenti documenti:

patente di guida;

carta di circolazione della trattrice;

targa di immatricolazione della trattrice;

targa ripetitrice della trattrice applicata sulla parte posteriore del rimorchio;

certificato di idoneità tecnica del rimorchio se di massa complessiva inferiore a 1,5 t;

carta di circolazione e targa di immatricolazione del rimorchio se di massa complessiva superiore a 1,5t;

i contrassegni assicurativi della macchina agricola e del rimorchio insieme al contratto assicurativo o copia dello stesso.

EQUIPAGGIAMENTI OBBLIGATORI

Le macchine agricole semoventi devono essere equipaggiate con i seguenti dispositivi visivi e di illuminazione:

Anteriormente:

a) 2 luci di posizione di colore bianco;

b) 2 proiettori abbaglianti/anabbaglianti di colore bianco;

c) 2 indicatori di direzione lampeggianti di colore giallo ambra.

Posteriormente:

a) 2 luci di posizione di colore rosso

b) 2 luci di arresto di colore rosso più intenso di quello delle luci di posizione;

c) 1 luce targa di colore bianco;

d) 2 catadiottri rossi di qualsiasi forma tranne che triangolare;

e) 2 indicatori di direzione lampeggianti di colore giallo ambra.

Lateralmente:

a) 2 indicatori di direzione lampeggianti di colore giallo ambra.

Almeno un dispositivo “lampeggiante” posizionato in modo ben visibile di colore giallo o arancione.

La circolazione su strada senza il rispetto delle citate disposizioni comporta una sanzione amministrativa per ogni omissione.