Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni
Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo indicato. Con il provvedimento sono altresì individuati i particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini.
Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell’ICQRF.
E’ consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.