Cosa annotare sui registri

Per i prodotti iscritti nei registri sono tenuti conti distinti:

a) per ognuna delle categorie elencate nell’All. XI ter del Reg. Ce 1234/2007;

b) per ogni vino Dop e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino;

c) per ogni vino Igp e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino;

d) per ogni vino varietale senza Dop e senza Igp e i prodotti destinati a essere trasformati in un tale vino (è esclusa la tenuta di conti distinti per i vini varietali e/o d’annata condizionati).

I vini Dop di diversa origine condizionati in recipienti di contenuto pari o inferiore a 60 l, etichettati conformemente alla normativa comunitaria, acquistati da terzi e detenuti per la vendita, possono essere iscritti nello stesso conto previo accordo con l’Ufficio dell’Icqrf competente per territorio e a condizione che tutte le entrate e le uscite di ogni vino Dop siano riportate distintamente; lo stesso vale per i vini Igp.

È obbligatorio annotare nei registri la perdita dell’uso della denominazione di origine protetta e dell’indicazione geografica protetta (Art. 39 del Reg. Ce 436/2009).

Nei registri sono indicati, per ciascuna entrata o uscita:

a) il numero di controllo del prodotto, se richiesto;

b) la data dell’operazione;

c) il quantitativo effettivamente entrato o uscito;

d) il prodotto di cui trattasi, designato conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;

e) un riferimento al documento che scorta o che ha scortato il trasporto di cui trattasi;

f) i recipienti in cui sono detenuti i prodotti e il loro volume nominale (Art. 40, Reg. Ce 436/2009).

Per il vino, il vino nuovo ancora in fermentazione, il vino liquoroso, le varie categorie di vini spumanti e di vini frizzanti, il vino ottenuto da uve appassite, il vino ottenuto da uve stramature nei registri devono essere riportate le indicazioni facoltative se tali indicazioni figurano nell’etichettatura o si intende utilizzarle successivamente nell’etichettatura (Art. 40, Reg. Ce 436/2009).

Operazioni da registrare

Nei registri sono indicate le seguenti operazioni:

a) aumento del titolo alcolometrico;

b) acidificazione;

c) disacidificazione;

d) dolcificazione;

e) taglio;

f) imbottigliamento;

g) distillazione;

h) elaborazione di vini spumanti di ogni categoria, di vini frizzanti,

di vini frizzanti gassificati;

i) elaborazione di vini liquorosi;

j) elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non

rettificato;

k) trattamento con carbone a uso enologico;

l) trattamento con ferrocianuro di potassio;

m)elaborazione di vini alcolizzati;

n) altri casi di aggiunta di alcole;

o) trasformazione in un prodotto di un’altra categoria, in particolare

in vino aromatizzato;

p) trattamento mediante elettrodialisi o trattamento di stabilizzazione

tartarica mediante scambio di cationi;

q) aggiunta di dimetildicarbonato (Dmdc) ai vini;

r) impiego di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini;

s) dealcolizzazione parziale dei vini;

t) impiego sperimentale di nuove pratiche enologiche, col riferimento

all’autorizzazione concessa dallo Stato membro.

Nei registri, per ciascuna delle operazioni elencate, sono indicati:

a) l’operazione effettuata e la data della medesima;

b) la natura e la quantità dei prodotti impiegati;

c) la quantità di prodotto ottenuto con tale operazione, compreso

l’alcool ottenuto dalla dealcolizzazione parziale dei vini;

d) la quantità di prodotto impiegata per l’aumento del titolo alcolometrico,

l’acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione

e l’alcolizzazione;

e) la designazione dei prodotti prima e dopo l’operazione, a norma

delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;

f) la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri

erano contenuti prima dell’operazione e di quelli nei quali sono

contenuti dopo l’operazione;

g) se si tratta di imbottigliamento, il numero di bottiglie riempite e

la loro capacità;

h) se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e

l’indirizzo dell’imbottigliatore.

Se il prodotto cambia categoria in seguito a una trasformazione

non dovuta a una delle operazioni di cui sopra, primo comma, in

particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nei registri

sono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale

trasformazione (Art. 41/2, Reg. Ce 436/2009).

Le persone soggette all’obbligo di tenuta dei registri sono altresì soggette all’obbligo di tenere registri singoli o conti speciali di entrata e di uscita per i seguenti prodotti che detengono a qualsiasi titolo, incluso l’impiego nei propri impianti (Art. 43, Reg. Ce 436/2009):

a) saccarosio;

b) mosto di uve concentrato;

c) mosto di uve concentrato rettificato;

d) prodotti utilizzati per l’acidificazione;

e) prodotti utilizzati per la disacidificazione;

f) alcoli e acquaviti di vino.