Cosa annotare sui registri
Per i prodotti iscritti nei registri sono tenuti conti distinti:
a) per ognuna delle categorie elencate nell’All. XI ter del Reg. Ce 1234/2007;
b) per ogni vino Dop e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino;
c) per ogni vino Igp e i prodotti destinati a essere trasformati in tale vino;
d) per ogni vino varietale senza Dop e senza Igp e i prodotti destinati a essere trasformati in un tale vino (è esclusa la tenuta di conti distinti per i vini varietali e/o d’annata condizionati).
I vini Dop di diversa origine condizionati in recipienti di contenuto pari o inferiore a 60 l, etichettati conformemente alla normativa comunitaria, acquistati da terzi e detenuti per la vendita, possono essere iscritti nello stesso conto previo accordo con l’Ufficio dell’Icqrf competente per territorio e a condizione che tutte le entrate e le uscite di ogni vino Dop siano riportate distintamente; lo stesso vale per i vini Igp.
È obbligatorio annotare nei registri la perdita dell’uso della denominazione di origine protetta e dell’indicazione geografica protetta (Art. 39 del Reg. Ce 436/2009).
Nei registri sono indicati, per ciascuna entrata o uscita:
a) il numero di controllo del prodotto, se richiesto;
b) la data dell’operazione;
c) il quantitativo effettivamente entrato o uscito;
d) il prodotto di cui trattasi, designato conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
e) un riferimento al documento che scorta o che ha scortato il trasporto di cui trattasi;
f) i recipienti in cui sono detenuti i prodotti e il loro volume nominale (Art. 40, Reg. Ce 436/2009).
Per il vino, il vino nuovo ancora in fermentazione, il vino liquoroso, le varie categorie di vini spumanti e di vini frizzanti, il vino ottenuto da uve appassite, il vino ottenuto da uve stramature nei registri devono essere riportate le indicazioni facoltative se tali indicazioni figurano nell’etichettatura o si intende utilizzarle successivamente nell’etichettatura (Art. 40, Reg. Ce 436/2009).
Operazioni da registrare
Nei registri sono indicate le seguenti operazioni:
a) aumento del titolo alcolometrico;
b) acidificazione;
c) disacidificazione;
d) dolcificazione;
e) taglio;
f) imbottigliamento;
g) distillazione;
h) elaborazione di vini spumanti di ogni categoria, di vini frizzanti,
di vini frizzanti gassificati;
i) elaborazione di vini liquorosi;
j) elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non
rettificato;
k) trattamento con carbone a uso enologico;
l) trattamento con ferrocianuro di potassio;
m)elaborazione di vini alcolizzati;
n) altri casi di aggiunta di alcole;
o) trasformazione in un prodotto di un’altra categoria, in particolare
in vino aromatizzato;
p) trattamento mediante elettrodialisi o trattamento di stabilizzazione
tartarica mediante scambio di cationi;
q) aggiunta di dimetildicarbonato (Dmdc) ai vini;
r) impiego di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini;
s) dealcolizzazione parziale dei vini;
t) impiego sperimentale di nuove pratiche enologiche, col riferimento
all’autorizzazione concessa dallo Stato membro.
Nei registri, per ciascuna delle operazioni elencate, sono indicati:
a) l’operazione effettuata e la data della medesima;
b) la natura e la quantità dei prodotti impiegati;
c) la quantità di prodotto ottenuto con tale operazione, compreso
l’alcool ottenuto dalla dealcolizzazione parziale dei vini;
d) la quantità di prodotto impiegata per l’aumento del titolo alcolometrico,
l’acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione
e l’alcolizzazione;
e) la designazione dei prodotti prima e dopo l’operazione, a norma
delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
f) la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri
erano contenuti prima dell’operazione e di quelli nei quali sono
contenuti dopo l’operazione;
g) se si tratta di imbottigliamento, il numero di bottiglie riempite e
la loro capacità;
h) se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e
l’indirizzo dell’imbottigliatore.
Se il prodotto cambia categoria in seguito a una trasformazione
non dovuta a una delle operazioni di cui sopra, primo comma, in
particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nei registri
sono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale
trasformazione (Art. 41/2, Reg. Ce 436/2009).
Le persone soggette all’obbligo di tenuta dei registri sono altresì soggette all’obbligo di tenere registri singoli o conti speciali di entrata e di uscita per i seguenti prodotti che detengono a qualsiasi titolo, incluso l’impiego nei propri impianti (Art. 43, Reg. Ce 436/2009):
a) saccarosio;
b) mosto di uve concentrato;
c) mosto di uve concentrato rettificato;
d) prodotti utilizzati per l’acidificazione;
e) prodotti utilizzati per la disacidificazione;
f) alcoli e acquaviti di vino.