Conto lavorazione

Le uve sono affidate ad una ditta terza, che dotata di propria cantina e sulla base di un contratto di lavorazione per conto di terzi, provvede alla trasformazione dietro compenso per prestazione di servizio.

Dall’ingresso delle uve in cantina all’uscita del vino (sfuso o imbottigliato) le operazioni sono svolte dalla ditta terza sotto la sua responsabilità. Quindi : – I prodotti dovranno essere tenuti fisicamente separati da

altri sia nei recipienti che durante le varie lavorazioni .
– Occorre garantire la separazione delle partite sui registri di cantina dedicando una colonna specifica o registro apposito (utile quando siano numerosi i conto lavorazione aperti) per ciascun cliente e per ciascun vino .
– Tutte le comunicazioni per le lavorazioni (quando previste, es, arricchimento) segnalazioni sono intestate alla ditta terza,specificando per conto di….
Relativamente alla consegna di vinaccia e feccia in distilleria, in osservanza alle prestazioni obbligatorie, i documenti di trasporto sono emessi dal vinificatore che effettua la prestazione di servizio in nome e per conto (da specificare nel documento generalità e p.IVA ) del produttore delle uve
– La dichiarazione di produzione va invece presentata in carico al produttore delle uve, indicando comune ed indirizzo dove i prodotti sono realmente detenuti.
Il soggetto che effettua la prestazione di servizio al momento del pagamento emette la fattura con IVA al 22%. Al fine delle imposte dirette denuncerà il compenso percepito.