Consorzi – Agente Vigilatore

L’espletamento dei compiti di vigilanza affidati al Consorzio è svolto da agenti vigilatori, ai quali può essere attribuita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell’autorità competente (art. 14, comma 15 della legge 526/1999 e dell’art. 17, comma 5 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61)

I Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 14 della legge 526/1999 e dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, inoltrano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – apposita domanda per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai propri agenti vigilatori.

Sono requisiti soggettivi, il cui possesso da parte dell’agente vigilatore è condizione propedeutica per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza:

a) la maggiore età;

b) il diploma di scuola media inferiore;

c) il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo;

d) non essere sottoposto a misura di prevenzione;

e) godimento dei diritti civili e politici.

Considerate le specificità dell’attività svolta, l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza per gli agenti vigilatori dei Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99 e dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, non è condizionata all’ottenimento dell’abilitazione all’uso delle d’armi.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà a far stampare il tesserino dell’agente vigilatore per il tramite del Poligrafico dello Stato e, pertanto, alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegate 2 fotografie autenticate dell’agente vigilatore per il quale si chiede il rilascio della qualifica di agente di pubblica sicurezza. I costi per la stampa del tesserino saranno a carico del Consorzio di tutela.

 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, esaminata la domanda, provvede entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa, a comunicare al Consorzio di tutela richiedente la conformità o meno della domanda alle disposizioni previste dal presente decreto ovvero la necessità di eventuali integrazioni alla domanda trasmessa.

In caso di conformità della domanda alle richieste di cui al presente decreto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a far stampare al Poligrafico dello Stato il tesserino dell’agente vigilatore ed a trasmettere all’Ufficio Territoriale del Governo, competente al rilascio del decreto di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la documentazione necessaria ai fini dell’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

 I Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 14 della legge 526/1999 o dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 possono stipulare fra loro convenzioni al fine di istituire un regime congiunto di svolgimento dell’attività di vigilanza sui singoli prodotti di riferimento anche al fine dell’accertamento, da parte degli Agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, delle violazioni di rispettiva competenza.

Le convenzioni di cui al precedente comma 1 devono essere notificate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 (trenta) giorni dalla data della stipula.

 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà con decreto ad istituire un Albo nazionale degli agenti vigilatori con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

Il tesserino di riconoscimento è soggetto a rinnovo triennale, previa apposita richiesta di conferma da parte del Consorzio di tutela.

Gli agenti vigilatori dei Consorzi decadono dal proprio ufficio e perdono contestualmente la qualifica di agenti di pubblica sicurezza all’atto dell’estinzione del rapporto di lavoro. L’attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza agli agenti vigilatori dei consorzi di tutela è revocata, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti soggettivi  ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio ovvero quando è adottato nei confronti dell’interessato un provvedimento restrittivo della libertà personale.