Comunicazione preventiva di lavorazioni

La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, di vini spumanti elaborati con saccarosio, altri prodotti vinicoli autorizzati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, può essere effettuata anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è consentito l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol e di tutti i prodotti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per la preparazione di tali prodotti, soltanto a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio periferico dell’ICQRF. Il saccarosio, l’acquavite di vino, l’alcol e gli altri prodotti consentiti devono essere conservati in luoghi deputati ed accessibili al controllo del predetto ufficio periferico.

Negli stabilimenti in cui si producono essenzialmente vini spumanti elaborati con saccarosio sono consentite le elaborazioni degli altri prodotti su indicati  nonché le elaborazioni di vini frizzanti, purché tali elaborazioni vengano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso non sono soggette a comunicazione preventiva le elaborazioni di vino spumante.