Bilancio annuo di cantina

AI fini della redazione del bilancio annuo, di cui all’Art. 46 del Reg. Ce 436/2009, la data alla quale i registri devono essere chiusi ogni anno con i saldi di tutti i singoli conti è quella indicata all’articolo unico del Dm 24/07/2001 (attualmente, tale data è quella indicata del 31 luglio).

Il bilancio annuo si effettua sommando per quantità e tipologie tutte le entrate nonché tutte le uscite del prodotto: l’eventuale saldo tra le entrate e uscite va riportato come nuova entrata, sempre però rapportato alle giacenze effettive di cantina.

Se l’eventuale differenza tra carico contabile e carico effettivo rientra nell’1,5%, va effettuata un’annotazione sul registro, mentre se tale percentuale viene superata deve essere effettuata una comunicazione all’Ufficio repressione frodi (Art. 12, Dm 768/1994).

Una copia del bilancio di cantina va trasmessa all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane (Art. 10/3, Dm 27/03/2001, n.153 e Circolare Agenzia delle Dogane prot. n. 4769 del 21/12/2001) entro il quindicesimo giorno successivo alla data di chiusura dei registri (31 luglio di ogni anno). Nel bilancio da inviare all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane vanno indicati anche i consumi energetici.