Imballaggi preconfezionati

I normali imballaggi (“cartoni”, “scatole”, ecc.) usualmente utilizzati per la spedizione e lo stoccaggio di vini in bottiglie regolarmente chiuse e confezionate (definite legalmente “imballaggi preconfezionati”), solitamente da vendersi poi singolarmente ai consumatori, possono essere anche completamente anonimi. (art. 14, comma 7-bis, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche  recepiscono  analoghe disposizioni stabilite da alcune Direttive Ce (quali: le n. 89/104/Cee, n. 2000/13/CE, n. 2007/45/CE), il quale stabilisce che: “Gli imballaggi di qualsiasi specie destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare ­le indicazioni prescritte dall’art. 3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti”.)

Se l’azienda intende riportare (a titolo facoltativo) alcune indicazioni sulla scatole, atte in particolare a facilitarne la gestione del magazzinaggio e dei trasporti, lo può fare:

     a) con scritte generiche, ma veritiere, quali nome e indirizzo, data di fondazione dell’azienda  del venditore, n. delle bottiglie contenute e loro capienza, ecc., non riferite alla qualità dei vini;

b) con altre scritte più specifiche, con una o più indicazioni veritiere e documentate riguardanti le qualità dei vini contenuti nell’imballaggio medesimo e coincidenti esattamente con quelle dichiarate nelle confezioni così imballate:

– se trattasi di bottiglie della stessa qualità, fra gli altri sistemi usati c’è quello di applicare sul cartone una etichetta identica a quella applicata sulle singole bottiglie;

– se trattasi di cartoni contenenti più qualità, solitamente conviene attenersi alle sole indicazioni con scritte generiche

Si sconsigliano gli imballaggi con indicazioni riferentesi a qualità diverse da quelle in essi contenute, e, comunque, quelle atte a indurre in errore, specie quando l’imballaggio è direttamente destinato al privato consumatore.