Piano Controlli



Denominazioni di origine



Cos'è il piano dei controlli

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM del 29 maggio 2001 e del DD del 21 marzo 2002 e successivamente, in via definitiva, del 29 marzo 2007 e del DD 13 luglio 2007 si completa il quadro normativo per l’applicazione di un sistema di controlli sulla produzione dei Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD).

Tali Decreti istituiscono un sistema di controllo su tutti gli operatori e su tutte le fasi produttive, dall’uva, passando per il vino, sino alla bottiglia per verificare la rispondenza degli adempimenti a cui sono soggetti gli utilizzatori della Denominazione con le norme dei disciplinari di produzione.

Agli organismi in possesso dei requisiti previsti potrà dunque essere affidato tale ed ulteriore incarico, su iniziativa dei titolare della Denominazione, quale ulteriore servizio da svolgere nell’interesse della Denominazione e dei consumatori.

Il piano risulta suddiviso in schede relative al soggetto su cui viene effettuato il controllo ossia: viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori, e prevede due tipologie di attività strettamente collegate tra di loro e conseguenti.

La prima riguarda i pareri di conformità ( ovvero di disponibilità dei quantitativi di prodotto oggetto di richiesta) sulle denunce di produzione delle uve, sulle richieste di certificazione di idoneità e sulle comunicazioni di imbottigliamento delle partite già certificate. Tali pareri si basano sulla disponibilità della documentazione relativa ad albi vigneti, alle denunce di produzione, alle giacenze ecc. su cui effettuare le necessarie verifiche. Questi pareri dovranno essere espressi su tutte le partite di vino e costituiranno, contemporaneamente, un momento di aggiornamento in tempo reale della situazione di ogni singola azienda e quindi dell'intera denominazione.

La seconda riguarda controlli di tipo ispettivo presso le aziende produttrici di uva, presso le aziende di trasformazione e quelle di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche dovranno essere effettuate a campione significativo su almeno il 15% annuo della produzione totale rivendicata e permetteranno di confrontare la realtà in campo con le dichiarazioni documentali rappresentando quindi il riscontro finale dell'intero sistema. In vigneto si accerterà la permanenza delle condizioni d'impianto ed agronomiche previste dal disciplinare di produzione, la resa potenziale ad ettaro ecc, in cantina si accerterà il rispetto delle pratiche previste dal disciplinare e la rispondenza del prodotto alla caratteristiche minime stabilite attraverso campionamenti di mosti e di vini, nella fase di imbottigliamento si verificherà la rispondenza del prodotto alle partite certificate attraverso analisi chimico-fisiche ed organolettiche nonché della corretta designazione in etichetta.