Adempimenti al 31 luglio – “Dichiarazione di giacenza”

La “tracciabilità” consiste nel porre gli organi  preposti ai controlli, nonché gli operatori del settore alimentare, nella condizione di ripercorrere tutta la filiera produttiva e commerciale del prodotto (dalla sua nascita a livello di materia prima fino al momento dell’arrivo del prodotto confezionato ed etichettato nell’esercizio di vendita e viceversa). La tracciabilità è il processo identificativo del prodotto da monte a valle. La rintracciabilità è il processo inverso.

A tal fine sono previste pratiche e documentazioni prescritte atti a garantire la tracciabilità del prodotto vino. La dichiarazione di giacenza è tra queste. In sostanza rappresenta uno strumento volto a garantire la rispondenza tra la quantità prodotta e quella commercializzata.

Essa è regolamentata dal Reg. Ce 436/2009 nonché dal 25/05/2004 e dalle circolari emanate annualmente dall’AGEA*.

Tutti coloro che detengono (persone fisiche o giuridiche o loro associazioni, compresi commercianti, importatori, titolari di depositi) vino e/o mosto di uva e/o mosto concentrato e/o mosto concentrato rettificato devono presentare ogni anno la dichiarazione dei quantitativi, espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I prodotti di terzi detenuti in conto lavorazione devono essere dichiarati da coloro che sono intestatari dei registri in cui i prodotti sono in carico alla data del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio devono essere dichiarati dal destinatario.

Nella dichiarazione di giacenza sono indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un Comune. Pertanto va compilata una dichiarazione di giacenza per ciascun Comune sul cui territorio il dichiarante detiene i vini o i mosti.

Il termine della consegna della dichiarazione, che va obbligatoriamente presentata per via telematica, è il 10 settembre.

 

Soggetti esonerati dall’obbligo

Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza:

  • i consumatori privati;
  • i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
  • i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Per rivenditori al minuto si intendono le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tale persone che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente a oggetto la vendita diretta al consumatore  di piccoli quantitativi di vino. Per piccoli quantitativi si intendono le vendite di vini in recipienti di volume non superiore a 60 litri, con l’ulteriore limite di cessioni singole e non superiori a 3 ettolitri e a condizione che nello stesso esercizio non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vin, escludendo dal computo i vini condizionati nei recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Sezione A) – Informazioni relative al dichiarante

In questa sezione devono essere indicate le generalità del dichiarante.

• In caso di DITTA INDIVIDUALE dovrà essere barrata la relativa casella e dovranno essere indicati: il codice fiscale, la partita iva, il cognome e nome, i dati di nascita.

• In caso di PERSONA GIURIDICA indicare la partita iva e il codice fiscale, la ragione sociale e le generalità del rappresentante legale (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita). Vanno inoltre indicati i dati relativi al domicilio o alla sede legale.

Sezione B) – Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti

In questa sezione devono essere indicati l’indirizzo ed il Comune in cui sono detenuti i prodotti oggetto di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo debitamente sottoscritto; si rammenta che va compilata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono detenuti i prodotti.

Sezione C) – Informazioni relative ai prodotti detenuti

I prodotti detenuti sono indicati nella sezione C) alla voce:

– “produzione”: se si tratta di vino e/o mosti ottenuti e detenuti da produttori. Per produttore di vino o di mosto si intende chi ha proceduto alla trasformazione di uve proprie, e/o di mosti acquistati e/o propri, e/o di prodotti a monte del vino propri e/o acquistati.

– “commercio”: se si tratta di vino e/o mosti acquistati e detenuti per la commercializzazione.

Pertanto, un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e detiene parte di detti prodotti alla data del 31 luglio indicherà nelle righe da 1 a 4 e da 13 a 15 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 6 a 10 e da 17 a 19 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati.

Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all’assemblaggio di prodotti di propria produzione con prodotti acquistati senza effettuare alcuna trasformazione indica i relativi prodotti giacenti alla voce “produzione” o “commercio” applicando il principio della proporzionalità oppure indica i prodotti giacenti alla voce “commercio”.

I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri.

Le quantità devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si precisa che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioè all’ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra 1 e 49 ; per eccesso, cioè all’ettolitro superiore, se i litri sono compresi tra 50 e 99. A titolo di esempio ettolitri 4,49 pari a litri 449, vanno indicati come ettolitri 4 mentre ettolitri 5,50 pari a litri 550, vanno indicati come ettolitri 6.

PRODUZIONE

Al rigo 1 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini che non sono DOP, IGP o con indicazione della varietà (tranquilli, spumanti, frizzanti, liquorosi o da uve stramature).

Al rigo 2 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini con indicazione della varietà (tranquilli, spumanti, frizzanti, liquorosi o da uve stramature).

Al rigo 3 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini ad indicazione geografica (tranquilli, spumanti, frizzanti, liquorosi o da uve stramature).

Al rigo 4 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.P. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.P., anche se non ancora certificati dalla competente CCIAA. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature.

Al rigo 5 devono essere riportate le somme delle quantità indicate ai righi da 1 a 4.

COMMERCIO

Al rigo 6 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini che non sono DOP, IGP o con indicazione della varietà (tranquilli, spumanti, frizzanti, liquorosi o da uve stramature).

Al rigo 7 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini con indicazione della varietà (tranquilli, spumanti, frizzanti, liquorosi o da uve stramature).

Al rigo 8 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini ad indicazione geografica (tranquilli, spumanti, frizzanti, liquorosi o da uve stramature).

Al rigo 9 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.P. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.P., anche se non ancora certificati dalla competente CCIAA. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature.

Al rigo 10 devono essere indicate le quantità di vini importati dai paesi terzi.

Al rigo 11 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai righi da 6 a 10.

MOSTI , MOSTI CONCENTRATI E MOSTI CONCENTRATI ALLA PRODUZIONE O AL COMMERCIO

Ai righi 13 e 14 devono essere indicate le quantità rispettivamente di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato detenute alla produzione espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente.

Al rigo 15 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati e di mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve appassite detenute alla produzione espresse in ettolitri di mosto.

Al rigo 16 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai righi da 13 a 15.

Ai righi 17 e 18 devono essere indicate le quantità rispettivamente di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato detenute al commercio espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente.

Al rigo 19 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati e di mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve appassite detenute al commercio espresse in ettolitri di mosto.

Al rigo 20 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai righi da 17 a 19. 5

Informazioni relative ai vini DOP

Nelle sezioni D-E-F-G i detentori di vini tranquilli D.O.P., vini spumanti D.O.P., vini frizzanti D.O.P., vini liquorosi D.O.P. devono specificare, per ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.: descrizione “…………”) prevista dal disciplinare, anche se non ancora certificati. La ricerca del codice è effettuata utilizzando le tabelle di codifica di seguito riportate.

Deve essere indicato il codice “ 9999” per i vini VQPRD importati da altri paesi comunitari.

Si fa presente, a scopo di maggior chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali, ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione o vinificazione, etc. Non vanno indicati in tali sezioni quantitativi di vino in giacenza, per tipologia, inferiori all’ettolitro.  

Sezione D) – Informazioni relative ai vini a D.O.P.

In questa sezione i detentori di vini tranquilli D.O.P. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l’apposito allegato debitamente sottoscritto.

Sezione E) – Informazioni relative ai vini spumanti D.O.P.

In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.P. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione F) – Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.P.

In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.P. dovranno specificare, per ogni 6 tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione G) – Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.P.

In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.P. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D

Tabella di codifica Denominazioni D’Origine
Vini Bresciani

DENOMINAZIONE

CODICE

FRANCIACORTA DOCG A017
BOTTICINO DOC B033
CAPRIANO DEL COLLE DOC B205
CELLATICA DOC B034
CURTEFRANCA DOC B290
GARDA CLASSICO DOC B306
GARDA  DOC B306
LUGANA DOC B026
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO DOC B187
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA DOC B068
VALTÈNESI DOC B427